A tutela del Cliente, l’obbligo di certificazione FER nel camerale farà crescere la competizione e la qualità dell’installazione
Dal 1 gennaio 2022 i Clienti potranno verificare la competenza dell’installatore delle pompe di calore, e far competere Imprese di egual preparazione di base. Attenzione agli infiammabili!
Milano, 17 dicembre 2021 – Con l’approvazione dell’emendamento che modifica l’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente tra gli emendamenti al Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021) in corso di conversione in legge, dal 1 gennaio 2022 sara’ inserita nella visura camerale delle imprese la certificazione FER, che si affianchera’ alla presenza dei requisiti (preliminari) di cui alla Lettera C del DM 37/08 e della Certificazione FGas.
Verrà, infatti, sostituito il comma 7 dell’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 con un nuovo testo che prescrive: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano”.
Si integrano così i requisiti a disposizione dei Clienti per la predisposizione dei capitolati e per le verifiche delle imprese di installazione di Pompe di Calore.
Manca ancora, stante la veloce evoluzione della tecnologia relativa ai gas refrigeranti, la visibilità delle competenze per la gestione e la manipolazione dei refrigeranti infiammabili, che metterebbe il Cliente e l’Impresa di installazione al riparo dai possibili rischi in tal senso.
Tale requisito, non essendo obbligatorio, dovrebbe essere affrontato, per lo meno, mostrando o dichiarando la presenza di una adeguata formazione specifica per le imprese esercenti attività ad “alto rischio” (tutte quelle che installano pompe di calore) nell’ambito della formazione obbligatoria art. 37 D.Lgs 81/08, con una formazione a norma delle recenti UNI CEN/TS 17606:2021 e UNI CEN/TS 17607:2021, “Installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti”.
I capitolati per l’installazione delle pompe di calore, dunque, dovrebbero prevedere (soprattutto per l’installazione di quelle ad R32 ed altri refrigeranti infiammabili) accesso solo alle imprese con:
- abilitazione DM 37/08 Lettera C
- Certificazione Fgas
- Certificazione FER
- (opzionale – ma raccomandato – disponibilità’ di una attestazione di training su gas infiammabili art. 37 D.Lgs 81/08)
Il mondo sta cambiando, e le imprese devono cambiare con lui!
Per informazioni sugli obblighi e le certificazioni di IMpresa per Clienti e Installatori: info@csimservizi.it www.csimservizi.it
La Redazione