Refrigerazione commerciale. Cosa e’ successo il 1 gennaio 2022?
GWP inferiore a 150, ma non sempre. Un nuovo gradino per l’applicazione del regolamento FGas a favore dell’ambiente
Milano, 10 febbraio 2020 – Dallo scorso 1 gennaio, e’ entrata in vigore una nuova prescrizione nel settore della refrigerazione, ma solamente ad una parte del mercato: quello della refrigerazione commerciale, e, piu’ precisamente, ad un sotto insieme di questo.
Gli ambiti sono molto specifici, infatti, e il limite imposto dai punti 11 e 13 dell’allegato III al Reg. 517/2014 si applica solamente alle nuove apparecchiature o impianti immessi sul mercato (nota 1) a partire da quella data e che appartengono alle categorie della apparecchiature “ermeticamente sigillate” ed a quelle con una potenza complessiva dell’installazione superiore a 40 kW.
Per comprendere meglio la portata della norma, occorre ricordare alcune definizioni.
LE DEFINIZIONI UTILI
Intanto, per “uso commerciale” la Commissione UE (nota 2) definisce quelle apparecchiature il cui “impiego e’ finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione“. Quindi tutte quelle installazioni legate all’ultimo miglio della filiera alimentare, piu’ prossima al negozio, sono incluse nella definizione.
Poi, si devono considerare, per il limite del GWP a 150 o inferiore, i “sistemi di refrigerazione centralizzati multipack”, ovvero “sistemi con due o piu’ compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o piu’ condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere“.
Quindi, l’immissione sul mercato di impianti che non rispondono alle due caratteristiche, e cioe’ per tutti quegli impianti per la refrigerazione commerciale con una potenza frigorifera inferiore a 40 kW, continua a poter essere effettuata con refrigeranti anche HFC che abbiano un GWP<2.500, ovvero ancorati ai divieti di cui al punto (12), entrato in vigore a gennaio del 2020.
NEI NUOVI NEGOZI CON POTENZA MINORE DI 40 kW RESTANO I REFRIGERANTI “TRADIZIONALI”
Questo significa che anche nella refrigerazione commerciale, nel caso di nuovi supermercati o negozi con potenza <40 kW, si potra’ tranquillamente continuare ad utilizzare refrigeranti oggi popolari come R448A, R449A, R452A o anche R134A, utili a seconda delle applicazioni (TN o BT), cosi’ come possibile in altre applicazioni, che si riferiscono all’industriale al professionale.
Per quest’ultimo caso, tra l’altro, la Commissione UE ha risposto formalmente all’associazione europea dei costruttori di settore (nota 3), ricordando che tale limite (2.500) vale anche per i refrigeranti di tutte quelle apparecchiature destinate, ad esempio, all’abbattimento ed ai processi di trasformazione alimentare (macchine per gelato, mantecatori, etc.).
In ultimo, una nota sulle apparecchiature “ermeticamente sigillate“, definite nel Regolamento Fgas: si trattera’ di quelle apparecchiature la cui caratteristica dovrà’ essere riportata nella dichiarazione di conformità’ CE, normalmente parliamo di apparecchiature plug in del tipo “bottle cooler”, vetrinette, etc.
I limiti, quindi, valgono per le nuove apparecchiature ed impianti, che hanno cominciato ad entrare sul mercato a partire da gennaio 2022, e, resta inteso, che le scelte potranno essere fatte, per questo tipo di applicazioni, in una direzione o nell’altra sulla base di altri criteri, ad esempio scelte sulle cosiddette CAPEX e OPEX, cioe’ spese in conto capitale per nuovi investimenti (se esiste disponibilita’ finanziaria) o spese di gestione operative. In alcuni casi, poi, si potra’ valutare se affrontare un percorso “ecologico” a prescindere, ma gli obblighi sono ora chiariti.
In questa categoria rientra, per esempio, la maggior parte dei discount, dei negozi di vicinato, mini market, … insomma una pletora di numerosissime installazioni che avrebbero dovuto, altrimenti, immaginare – per l’apertura di un nuovo punto vendita – di effettuare una transizione forzata e, spesso, a costi maggiori di quelli di un impianto “tradizionale”, subendo quello che, alcuni analisti, tendono a indicare come una scelta problematica in termini dei possibili “oneri sociali”.
NEGOZI ESISTENTI: GWP<2.500 E GAS RICICLATI E RIGENERATI
Per gli impianti e le apparecchiature gia’ in campo, invece, continuera’ a valere il limite di GWP<2.500 e le deroghe di cui all’art. 13 c.3 del Reg. 517/2014, ovvero la possibilita’ di utilizzo anche di gas riciclati o rigenerati con GWP anche >2.500 sino al 2030.
I consulenti, i progettisti e gli installatori sono sempre piu’ consapevoli di questo aspetto che, in molti casi, consente agli utilizzatori finali di continuare ad esercire le loro apparecchiature ed i loro impianti contenendo le spese (eventuali, a causa di un revamping significativo), in un momento particolarmente complicato da un punto di vista dei costi energetici, sui quali, invece, occorre porre attenzione e mettervi mano al piu’ presto.
La Redazione
Note:
- Ref. La guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti (2016/C/272/01)
- C(2017) 5230 final Annexes 1 to 2
- DG Clima A2/AK/PO
- EN 60335-2-89
Per informazioni: info(at)csimservizi.it – www.csimservizi.it